Multe a Firenze per l’ingresso con Telepass in ZTL: due importanti sentenze danno ragione ai cittadini – vittoria di ADIC-TOSCANA

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Avv. Teresa Tranchina – Sportello ADIC Firenze Novoli

Pioggia di multe ai residenti in ZTL del Comune di Firenze dotati di Telepass. L’ADIC interviene per tutelare i cittadini rivolgendosi al Giudice di Pace e vince.

La vicenda

La vicenda in esame riguarda numerosi residenti nella ZTL del Comune di Firenze che si sono visti sanzionare per migliaia di euro per essersi recati a casa propria.

Tutte le sanzioni sono state comminate perché l’accesso alla ZTL per i residenti avviene tramite un apparecchio Telepass, il cui contratto di utilizzo scade ogni quattro anni ed occorre pagare 16 euro per rinnovarne l’utilizzo.

Fino allo scorso rinnovo, la società del Comune SAS (che gestisce il servizio) ha provveduto a comunicare, a mezzo lettera ai cittadini, la necessità di procedere al pagamento di tale importo, non essendo possibile per un utente rammentare una scadenza quadriennale.

Improvvisamente, e senza alcun preavviso, la stessa SAS ha smesso di comunicare ogni quattro anni la necessità di provvedere al rinnovo dei bolli.

E, cosa ancora più grave, ha disattivato il riconoscimento di tali Telepass da parte delle porte di accesso telematico alla ZTL anche qui senza comunicare alcunché agli utenti.

Ovviamente si tratta di residenti in possesso di regolare permesso senza scadenza che si sono visti recapitare migliaia di euro di multe senza che nessuno li informasse della disattivazione dei loro Telepass. Sono quindi stati sanzionati per essersi recati a casa loro, passando naturalmente sotto porte telematiche, per le quali erano regolarmente autorizzati a passare senza poter neppure immaginare che il Telepass in qualche modo potesse scadere e venire interrotto.

Significativi anche gli importi comminati perché ogni residente ha inevitabilmente effettuato più accessi.

Questo è accaduto anche alla nostra associata P.M., che ha ricevuto prima 30 verbali per un importo di euro 94,40 per ogni verbale contestato (quindi euro 2832,00) e con una notifica successiva 11 ulteriori verbali per un totale 1132,80 euro.

Quasi 4000,00 euro di multe per non avere versati 16!

Si è rivolta all’Adic che, tramite l’Avv. Teresa Tranchina, ha presentato due distinti ricorsi al Giudice di Pace accolti per differenti motivi.

Principi giuridici e argomentazioni accolte

Due le argomentazioni concretamente utilizzabili in giudizio a difesa dei residenti ZTL ingiustamente multati dal Comune di Firenze.

1) La buona fede e la mancanza di dolo o colpa.

Disattivare il Telepass senza alcun avviso viola da parte della Pubblica Amministrazione qualsiasi principio di affidamento da parte dei cittadini.

Chi ha avuto accesso alla ZTL lo ha fatto in totale buona fede per un errore di fatto ingenerato dalla stessa Pubblica Amministrazione e quindi la sua condotta non presenta l’elemento soggettivo né del dolo che della colpa, perché l’errore è del tutto incolpevole.

E’ dunque invocabile l’art. 3 legge 689/81 che espressamente prevede “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”

Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte la quale rileva che:

“In tema di sanzioni amministrative, l’errore sulla liceità della condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità, ai sensi dell’art. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che quest’ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza” (Cass. Civ., sentenza 9 gennaio 2008, n. 228).

Nel caso esaminato è evidente la impossibilità di imputare al cittadino alcuna responsabilità per accessi non autorizzati all’interno della ZTL, non essendo mai stato messo a conoscenza della necessità di un rinnovo del servizio Telepass ed essendo comunque in possesso di regolare permesso cartaceo con scadenza “fino alla revoca”.

Tale argomentazione viene accolta nell’allegata sentenza n. 2497/17 del Giudice di Pace di Firenze, Dott.ssa Peccantini, la quale rileva in primo luogo che la SAS è una società privata e quindi: “Il mancato rinnovo dell’abbonamento Telepass con la società privata SAS non può revocare il diritto concesso dal Comune di accedere alla ZTL ma può portare tuttalpiù alla richiesta da parte della SAS di un pagamento onerato di more e interessi.”

Inoltre la sentenza prosegue considerando che “un avviso di pagamento del canone non è mai pervenuto alla ricorrente, che ha prontamente provveduto al pagamento dello stesso non appena avutane conoscenza (…) si ritiene pertanto che la ricorrente abbia agito senza dolo né colpa e che sia pertanto applicabile l’art. 3 legge 69/81.

Come conseguenza il G.D.P. accoglie il ricorso, presentato per la Sig.ra P.M. dall’Avv. Tranchina, e annulla tutte le sanzioni.

2) Ritenere commessa una sola violazione

Una seconda argomentazione valida per ottenere comunque un ripristino della giustizia sostanziale consente di ritenere che tutte le infrazioni siano riconducibili a una unica condotta e pertanto considera legittima solo la prima, annullando le altre.

Questa interpretazione fa leva su una lettura costituzionalmente orientata dell’art.8bis comma 4, Legge n. 69/81, per come interpretato anche alla luce dell’ordinanza n. 14 del 2007 della Corte Costituzionale. Tale articolo specifica che le violazioni amministrative  successive alla prima non sono considerate se commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria. Va sottolineato che la Corte Costituzionale sul punto ha specificato, nell’ordinanza de quo, che nel caso di condotte di durata, non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione.

Tale seconda argomentazione è fatta propria nella sentenza n. 1535/18 emessa dal Giudice di Pace, Dott. Paolo Blasi che, nel secondo ricorso presentato ritiene applicabile solo la prima violazione annullando le altre sanzioni.

Entrambi i ricorsi presentati dall’avv. Tranchina dell’ADIC Firenze Novoli hanno avuto esito positivo come molti altri relativi alla vicenda, presentati sia da ADIC che da altre associazioni dei consumatori, su cui il Comune di Firenze si rivela spesso soccombente. Il nostro consiglio a tutti i residenti ZTL mutati per la scadenza del Telepass è quindi quello di rivolgersi al Giudice di Pace per vedere riconosciute le proprie ragioni ed evitare di pagare cifre esorbitanti e illegittime.

Avv. Teresa Tranchina

Sportello ADIC Firenze-Novoli

Tel 055432958 mail: firenze1@adictoscana.it

(www.avvocatotranchina.it)

Sentenza n. 2492:17 GdP Peccantini

Sentenza n. 1435:18 GdP Blasi

TAG: Comune di Firenze, ADIC Toscana, Telepass, ZTL;  residente, residenti, avvocato Tranchina Teresa, ricorso, vittoria, multe Giudice di Pace, sentenze, sanzioni amministrative ingiuste, art. 3 legge n. 69/81