COMUNICATO STAMPA DEL 20 MAGGIO 2021
L’ADIC Toscana (associazione di consumatori aps), si dichiara soddisfatta del via libera alla nuova “class action” (prevista dalla legge 12 aprile 2019, n. 31) che finalmente, dopo numerosi rinvii e stop, potrà essere attivata, pur senza applicazione retroattiva, per le condotte illecite commesse a partire dal 19 maggio 2021.
L’applicazione della norma anticipa la direttiva Ue 2020/1828 sull’azione rappresentativa, che andrà successivamente recepita.
Proprio in concomitanza con l’entrata in vigore della legge il Ministero della Giustizia ha attivato la piattaforma telematica, che dovrà supportare il funzionamento del nuovo strumento processuale garantendo l’agevole reperibilità delle informazioni contenute nell’area pubblica del portale.
Sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia, nella specifica sezione “Class Action – Azioni di Classe”, sarà possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione. Il Ministero ha reso inoltre disponibile un utile vademecum che illustra le modalità di accesso al portale, di adesione all’azione di classe e di consultazione del fascicolo.
Contestualmente all’entrata in vigore della nuova legge sono abrogate le corrispondenti disposizioni sull’azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 d.lgs. n. 229/2003).
Il provvedimento introduce una disciplina organica dell’azione di classe, che dal Codice del consumo dove attualmente si trova viene riportata all’interno del Codice di procedura civile, ovvero artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies, nel quale è appunto disciplinata l’azione di classe.
Con l’azione di classe un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Possono proporre l’azione di classe soltanto le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe.
L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Da un punto di vista processuale il rito presenta tre fasi.
La prima e la seconda, dedicate all’iniziale delibazione di ammissibilità dell’azione e alla pronuncia sul merito, sono di competenza del Tribunale delle imprese.
La terza, invece, è attribuita al giudice delegato, che deciderà con decreto le questioni relative alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti alla classe.
Sul piano processuale, la domanda per l’azione di classe è proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici. Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente.
Il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità dell’azione di classe; l’ordinanza di ammissione, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire l’azione.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.).
La sentenza che accoglie l’azione di classe ha un contenuto piuttosto articolato. Quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, il giudice delegato condanna con decreto motivato il resistente a pagare le somme o le cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.
Contro il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale, da presentare entro 30 giorni.
Sul ricorso decide il tribunale in composizione collegiale (del collegio non può far parte il giudice delegato).
Una disciplina dettagliata è dedicata alle ipotesi dell’adempimento spontaneo al decreto da parte del debitore e all’esecuzione forzata collettiva.
In attesa del coordinamento con la nuova disciplina Europea sostiene la presidente regionale dell’ADiC Toscana CLARA GONNELLI – si esprime soddisfazione per l’avvio di una modalità di tutela che permetterà a molti consumatori di trovare finalmente la tanto auspicata tutela dei propri diritti.
L’Adic Toscana dal canto suo,riferisce l’Avv. SARA ROCCAdello sportello regionale di Carrara, Viale Galileo Galilei n. 36, si è già messa al lavoro per valutare tutti i campi di applicazione della nuova normativa ed attivare anche attraverso i nuovi strumenti le corrette modalità di azione sia nell’ambito della tutela prettamente consumeristica, sia per proseguire le battaglie già aperte in tema di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, si pensi agli esposti contro le “discariche” nella ex zona industriale (Ex SIN), alle innumerevoli campagne avverso il gestore idrico, nonché alle azioni contro i colossi economici di banche e Poste, nonché avverso le società multilevel marketing e dell’e-commerce.